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ufficio Ambientei
Responsabile Ufficio
Zottarelli Antoninoi
Referente
Beretta Monica
Casero Erika
pericolo amianto

Autonotifica obbligatoria presenza di amianto

In attuazione della Legge Regionale n. 17 del 2003, la Regione Lombardia, attraverso l’adozione del PIANO REGIONALE AMIANTO – PRAL, si è posta come obiettivo di realizzare entro 10 anni in Lombardia, IL CENSIMENTO DELL’AMIANTO E LA SUA COMPLETA ELIMINAZIONE.
foto di un tetto con eternitLa Regione Lombardia, con la L.R. 17/2003, ha avviato il censimento di tutte le fonti di amianto, affidato operativamente alla ASL, coinvolgente tutti gli edifici pubblici, produttivi/commerciali e privati, obbligando i proprietari a comunicare la presenza di amianto. Aderire al censimento è un adempimento obbligatorio per i proprietari di immobili, i gestori dell'attività, gli amministratori di condominio o gli aventi titolo, i quali devono notificare alla ASL la presenza di amianto in strutture o luoghi, indicando se nel proprio edificio/abitazione siano presenti strutture o manufatti di amianto o che contengano amianto. Per tali dichiarazioni deve essere utilizzato l'allegato modulo NA/1, da consegnare all'ufficio Ambiente del Comune che provvederà direttamente ad inoltrarlo alla ASL Milano 1 - Dipartimento di Prevenzione Medica in Via Spagliardi n. 19 a Parabiago.
La L.R. 14 del 31.07.2012 ha introdotto la sanzione amministrativa da € 100 a € 1.500 per i soggetti proprietari pubblici e privati che non effettuano il censimento.
Gli interessati hanno tempo fino al 31 gennaio 2013 per provvedere alla comunicazione senza incorrere nelle sanzioni.
Per le sole coperture in cemento amianto (eternit), la Regione Lombardia ha predisposto un "documento tecnico" (Indice di Degrado - d.d.g. 18 novembre 2008 n. 13237 pubblicato sul BURL Sezione ordinaria n. 50 del 9/12/2008), che si allega, che consente la valutazione dello stato di conservazione del materiale. La valutazione ha un significato operativo ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività.
Ulteriori informazioni sul sito dell'ASL Milano1

Esposti
Se un cittadino vuole segnalare la presenza di manufatti contenenti amianto, deve inviare un esposto al Comune utilizzando l’allegato modulo.
Solo ed esclusivamente in caso di segnalazioni/esposti, il Comune richiederà all’avente titolo dell’immobile di verificare lo stato di deterioramento delle coperture esistenti presentando l’Indice di degrado per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto (ID), firmato da un soggetto terzo.
Si suggerisce di affidare la valutazione dell’I.D. a personale qualificato di propria fiducia (tecnico con patentino regionale per l’amianto, ingegnere civile-ambientale, architetto, geometra, perito, ecc.).
 
Le norme vigenti non prevedono la rimozione delle coperture in cemento-amianto (eternit) dalle quali non si ha una diffusione spontanea di fibre nell’aria, in quanto non c’è alcun rischio per la salute. Il proprietario deve monitorare e valutare il degrado dei manufatti.
 
La Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, con Decreto del Direttore Generale n. 13237 del 18/11/2008 (pubblicato nel B.U.R. Lombardia n. 50 del 09/12/2008) ha approvato un “Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto”.
Tale protocollo prevede di calcolare l’Indice di degrado (I.D.), un valore numerico che individua le successive azioni da programmare:
  • ID inferiore o uguale a 25: nessun intervento di bonifica. E’ prevista la rivalutazione dell’indice di degrado con frequenza biennale;
  • ID compreso tra 25 e 44: esecuzione della bonifica entro 3 anni;
  • ID uguale o maggiore a 45: rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.

pubblicata dal 13-01-2016
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notizie
Comunicato stampa sulla questione amianto
Lavori di bonifica dei manufatti contenenti amianto
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