Le principali tipologie di accesso previste dalla normativa sono le seguenti:
Accesso documentaleDisciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241. E’ il diritto di prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi.
Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al quale è richiesto l’accesso.
Accesso civicoAccesso di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Trasparenza.
Accesso civico c.d. generalizzatoAccesso di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del Decreto Trasparenza”.
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pubblicata dal 18-09-2017
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