L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la
possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello
stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio
o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- celebrazione del matrimonio in forma civile;
- celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due
cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- residenza di uno dei coniugi.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei
coniugi solo quando
NON vi siano:
- figli minori di
entrambi i coniugi;
- figli maggiorenni di entrambi
i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3, c.3,
della L. n.104/1992, o economicamente non autosufficienti.
Inoltre
l’accordo NON potrà contenere patti di
trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una
tantum, ecc.), ad
eccezione dell'obbligo di pagamento di un somma di denaro
a titolo di assegno periodico.
Tempi e
scadenze
Le fasi
dell'accordo di separazione o divorzio
- Avvio del procedimento con compilazione delle dichiarazioni previste;
- il giorno fissato per l’appuntamento entrambi i coniugi si
dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi
all’ufficiale di stato civile;
- nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto
dalle parti;
- l’ufficiale dello stato civile deciderà con i coniugi una data per un
nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma
dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato;
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno
ripresentare innanzi all'ufficiale di stato civile per confermare o
meno l'accordo sottoscritto;
- la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione
o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
ATTENZIONE: non è possibile
modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza
maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà
la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione o divorzio
dovrà essere avviato un nuovo procedimento.
pubblicata dal 26-01-2016
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