L'art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35, ha introdotto nuove norme in materia anagrafica riguardo alle modalità con le quali i cittadini possono presentare le istanze relative a:
- iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune o dall'estero;
- cambio di abitazione nell'ambito del Comune;
- emigrazione all'estero.
I moduli, correttamente compilati, possono essere presentati in uno dei seguenti modi:
- all'ufficio protocollo del Comune (previo appuntamento telefonico chiamando i num. 0331463820/0331463858 dal lun. al ven. dalle ore 9.00 alle ore 12.30);
- a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Canegrate - Ufficio Anagrafe, Via Manzoni n. 1- 20039 Canegrate;
- all'indirizzo pec: anagrafe.canegrate@legalmail.it
- all'indirizzo mail: demografici@comune.canegrate.mi.it
AVVERTENZELa dichiarazione deve essere sottoscritta dal richiedente e dalle persone maggiorenni che insieme a lui trasferiscono la residenza.
Il modello della dichiarazione (allegato 1) deve essere compilato almeno in ogni parte obbligatoria ed in maniera leggibile e ad esso devono essere allegate le copie dei documenti di identità personale di tutti i sottoscrittori.
E’ sempre obbligatorio compilare il modulo relativo al titolo di occupazione dell’immobile (D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito nella L. 23 maggio 2014 n. 80).
In caso contrario la dichiarazione è considerata IRRICEVIBILE e non si può procedere alla relativa registrazione anagrafica.
Gli effetti giuridici delle variazioni di residenza decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione compilata e trasmessa correttamente.
I cittadini provenienti da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, devono allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione l'Ufficio provvede all'iscrizione o variazione anagrafica.
Il Comune, entro 45 giorni dalla ricezione della dichiarazione, procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica, anche per il tramite della Polizia Locale. Trascorso tale termine senza che siano inviate comunicazioni negative, quanto dichiarato dall'interessato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso di cui all' art. 20 della legge 241/1990 e s.m.i.).
In caso di accertamento negativo, previa comunicazione da parte del Comune ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990 e s.m.i. gli interessati decadono dai benefici acquisiti, con ripristino della situazione anagrafica precedente.
pubblicata dal 26-01-2016
visualizzazioni:54154