L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle madri, residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di regolare permesso di soggiorno, che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale). Il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento. In alcuni casi particolari l’assegno può essere richiesto da persona diversa dalla madre.
Per ottenere l’assegno di maternità il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non deve superare il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria). Tale valore ISE e l’importo dell’assegno sono rivalutati annualmente.
L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune ed è pagato dall’INPS.
In allegato gli importi degli assegni 2020, confermati anche per il 2021.
pubblicata dal 16-12-2015
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