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CANEGRATE
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Statuto

Statuto comunale (dall' art. 1 all' art. 54)
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

    Art. 1 Autonomia Statutaria
    Art. 2 Finalità
    Art. 3 Pari opportunità
    Art. 4 Territorio e Sede comunale
    Art. 5 Stemma e Gonfalone
    Art. 6 Assetto ed utilizzo del territorio
    Art. 7 Sviluppo economico
    Art. 8 Programmazione e cooperazione

TITOLO II
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

    Art. 9 Gestione dei servizi pubblici locali
    Art. 10 Istituzioni
    Art. 11 Società per Azioni o a Responsabilità Limitata

TITOLO III
FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

    Art. 12 Convenzioni
    Art. 13 Consorzi
    Art. 14 Accordi di Programma

TITOLO IV
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

    Art. 15 Organi del Comune
    Art. 16 Stato giuridico ed economico degli Amministratori comunali

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

    Art. 17 Elezione e durata in carica
    Art. 18 Competenze
    Art. 19 Sessioni e convocazioni
    Art. 20 Validità delle sedute (quorum strutturale)
    Art. 21 Validità delle deliberazioni (quorum funzionale)
    Art. 22 Consiglieri Comunali
    Art. 23 Diritti e doveri dei Consiglieri Comunali
    Art. 24 Dimissioni dei Consiglieri Comunali
    Art. 25 Surroga e supplenza dei Consiglieri Comunali
    Art. 26 Commissioni Consiliari
    Art. 27 Gruppi Consiliari
    Art. 28 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e Delle Commissioni Consiliari

CAPO II
LA GIUNTA COMUNALE

    Art. 29 Competenze
    Art. 30 Composizione
    Art. 31 Nomina, Durata in carica, Revoca, Dimissioni
    Art. 32 Funzionamento della Giunta

CAPO III
IL SINDACO

    Art. 33 Elezione

SEZIONE I
COMPETENZE DEL SINDACO

    Art. 34 Sindaco organo istituzionale
    Art. 35 Sindaco capo dell'Amministrazione
    Art. 36 Sindaco Ufficiale di Governo
    Art. 37 Vice Sindaco

SEZIONE II
CESSAZIONE DELLA CARICA DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI

    Art. 38 Mozione di sfiducia
    Art. 39 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione del Sindaco
    Art. 40 Revoca e decadenza degli Assessori

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

    Art. 41 Partecipazione Popolare

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

    Art. 42 Associazioni
    Art. 43 Partecipazione alle Commissioni Consiliari

CAPO III
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

    Art. 44 Consultazioni
    Art. 45 Diritto di Petizione
    Art. 46 Proposte
    Art. 47 Referendum

CAPO IV
ACCESSO, PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

    Art. 48 Accesso agli Atti
    Art. 49 Diritto, di partecipazione
    Art. 50 Regolamento
    Art. 51 Diritto di informazione

CAPO V
DIFENSORE CIVICO

    Art. 52 Nomina
    Art. 53 Requisiti
    Art. 54 Decadenza e Revoca
    Art. 55 Funzioni
    Art. 56 Facoltà e prerogative
    Art. 57 Relazione annuale
    Art. 58 Indennità di funzione

TITOLO VI
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
CAPO I
UFFICI

    Art. 59 Principi generali
    Art. 60 Organizzazione degli Uffici e del Personale
    Art. 61 Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi
    Art. 62 Diritti e doveri dei dipendenti

CAPO II
PERSONALE DIRETTIVO

    Art. 63 Direttore Generale
    Art. 64 Compiti del Direttore Generale
    Art. 65 Funzioni del Direttore Generale
    Art. 66 Responsabili degli Uffici e dei Servizi
    Art. 67 Funzioni dei Responsabili degli.Uffici e dei Servizi
    Art. 68 Incarichi dirigenziali di alta specializzazione
    Art. 69 Collaborazioni esterne

CAPO III
IL SEGRETARIO GENERALE

    Art. 70 Stato giuridico
    Art. 71 Funzioni del Segretario Generale
    Art. 72 Vice-Segretario

CAPO IV
RESPONSABILITA'

    Art. 73 Responsabilità verso il Comune
    Art. 74 Responsabilità verso i terzi
    Art. 75 Responsabilità degli Agenti contabili

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA’

    Art. 76 Ordinamento
    Art. 77 Attività finanziaria del Comune
    Art. 78 Bilancio Comunale
    Art. 79 Rendiconto della Gestione
    Art. 80 Attività contrattuale
    Art. 81 Collegio dei Revisori dei conti
    Art. 82 Tesoreria
    Art. 83 Controllo economico della Gestione

TITOLO VIII
ATTIVITA' NORMATIVA

    Art. 84 Regolamenti
    Art. 85 Procedimento di formazione dei Regolamenti

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Art. 86 Entrata in vigore
    Art. 87 Modificazione e abrogazione
    Art. 88 Norme transitorie

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
ART. 1 AUTONOMIA STATUTARIA

    1.1 Il Comune di Canegrate è un Ente locale autonomo e rappresenta la propria comunità.
    1.2 Il Comune, nel rispetto della Costituzione, delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento, è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
    1.3 Esercita le funzioni proprie e quelle conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio della sussidiarietà.
    1.4 L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

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ART. 2 FINALITA’

    2.1 Il Comune rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne tutela la sicurezza, ne promuove e coordina lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico, culturale e garantisce l'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla vita organizzativa, politica ed amministrativa dei Comune.
    2.2 Si fa garante della trasparenza delle decisioni prese.
    2.3 In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
        emancipazione della società umana e civile, al fine di sviluppare e promuovere ogni forma di solidarietà, pari opportunità ed eguaglianza nella giustizia sociale;
        ripudio della guerra, della violenza, della discriminazione razziale e della violazione del diritto internazionale e riconoscimento dell'autodeterminazione di ogni popolo e nazione;
        promozione di una cultura di pace e di tutte le possibili iniziative rivolte ad ottenere concretamente l'integrazione degli stranieri, degli immigrati e dei profughi;
        rispetto e solidarietà con tutti i popoli della terra;
        rispetto dei diritti civili, cooperazione internazionale e aiuto alle organizzazioni di volontariato impegnate ad attuare lo sviluppo e la giustizia sociale;
        riconoscimento e rispetto della dignità di ogni persona, sin dalla nascita, attraverso la promozione di iniziative volte ad esprimere concreta solidarietà ed a garantire il diritto di cittadinanza indipendentemente da condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali, credo religioso, razza ed età;
        sostegno di specifiche esigenze di categorie di persone in condizioni di particolare bisogno, nell'ambito della propria autonomia impositiva e finanziaria;
        tutela del diritto alla salute, anche attraverso la prevenzione sociale e sanitaria nell'ambito delle sue competenze, con particolare riguardo alla tutela della salubrità, della sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, tutela della maternità e della prima infanzia; attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale agli emarginati in genere, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, ai disabili ed agli invalidi;
        recupero, tutela, valorizzazione e difesa dell'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e dei sottosuolo al fine di prevenire cause di inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e delle acque anche attraverso la promozione di iniziative e nuove tecnologie ecocompatibili;
        tutela e recupero dei patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento alla collettività;
        promozione e sviluppo dei patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali;
        promozione e sviluppo dell'aspetto sociale dello sport dilettantistico, delle attività di tempo libero e dello scambio interculturale;
        valorizzazione e potenziamento delle libere forme associative e di volontariato, in particolare quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive e dei tempo libero. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso alle associazioni, enti ed organismi. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati in apposito Regolamento.

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ART. 3 PARI OPPORTUNITA’

    3.1 Il Comune si fa garante e promotore di ogni iniziativa finalizzata ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

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ART. 4 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

    4.1 Il territorio dei comune si estende per cinque chilometri quadrati, confina con i Comuni di: Busto Garolfo a ovest, San Vittore Olona a est, Legnano a nord; San Giorgio su Legnano a nord-ovest, Parabiago a sud.
    4.2 La sede degli organi istituzionali e degli uffici è sita in Via Alessandro Manzoni n. l.
    4.3 Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
    4.4 Il Comune di Canegrate si definisce:
        Comune d'Europa;
    ed aderisce all'Associazione dei Comuni d'Europa.

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ART. 5 STEMMA E GONFALONE

    5.1 Lo stemma dei Comune, di proprietà esclusiva dello stesso, è così raffigurato: un ramo di alloro a sinistra e un ramo di quercia a destra legati fra loro da un fiocco rosso che abbracciano uno scudo bicolore. La parte inferiore, grigia, contiene una punta rossa; nella parte superiore, blu, è raffigurato un cane dietro una grata. Lo scudo è sormontato da una corona turrita.
    5.2 Il Comune ha un proprio gonfalone, con fondo bianco e blu, decorato con motivi argentati di rami e bacche, al centro del quale è posto lo stemma.
    5.3 Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
    5.4 La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

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ART. 6 ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

    6.1 Il Comune promuove ed attua un armonico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali e del terziario.
    6.2 Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
    6.3 Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
    6.4 Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e del tempo libero.
    6.5 Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
        Concorre ad assicurare l’ordine nell’ambito del territorio di concerto con le Autorità preposte.

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ART.7 SVILUPPO ECONOMICO

    7.1 Il Comune tutela e promuove tutte le attività economiche, siano esse industriali, artigianali, commerciali e i servizi sotto qualsiasi forma giuridica prevista dalla legge, al fine di assicurare e garantire progresso e sviluppo socio-economico, occupazione, benessere e civile convivenza a tutta la comunità.
    7.2 Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale della rete distributiva, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
    7.3 Tutela e promuove lo sviluppo dell’industria e dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
    7.4 Il Comune favorisce altresì forme associative e di cooperazione fra lavoratori per la produzione di beni e servizi.

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ART.8 PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE

    8.1 Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti nel territorio.
    8.2 Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Milano, con la Regione Lombardia.

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TITOLO II
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
ART.9 GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

    9.1 Il Comune può gestire i servizi, che per natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, nelle seguenti forme:
        in economia;
        in concessione a terzi;
        a mezzo di Istituzione;
        a mezzo di Società per azioni;
        a mezzo di Società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico.
    9.2 Il Comune può partecipare a Società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
    9.3 I poteri, ad eccezione dei referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti dei Comune sono estesi anche agli atti delle Aziende speciali, delle Istituzioni e delle Società di capitali a maggioranza pubblica.

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ART. 10 ISTITUZIONI

    10.1 Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune, sono prive di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale per l’esercizio di servizi sociali.
    10.2 Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
    10.3 Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione.
    10.4 Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle Istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi, approva bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle Istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.
        Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
        Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

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ART. 11 SOCIETA’ PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA

    11.1 Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a Società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
    11.2 Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere maggioritaria.
    11.3 L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organismi di amministrazione.
    11.4 Il Sindaco, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Comunale nomina i rappresentanti dei Comune che nel concorrere agli atti gestionali considerano gli interessi dei consumatori e degli utenti.
    11.5 Il Comune ha diritto di nominare uno o più Amministratori, Dirigenti o Sindaci nelle Società per azioni o nelle Società a responsabilità limitata. Il numero degli Amministratori, Dirigenti o Sindaci ed i relativi incarichi sono per ciascuna società, stabiliti nell'atto costitutivo. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 2458 dei Codice Civile e la deroga stabilita dall'art.5 della Legge 23 aprile 1981 n. 154.

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TITOLO III
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DIPROGRAMMA
ART. 12 CONVENZIONI

    12.1 Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, altri enti pubblici, o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
    12.2 Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

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ART. 13 CONSORZI

    13.1 Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
    13.2 A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
    13.3 La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.200 n.267.
    13.4 Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell'Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

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ART. 14 ACCORDI DI PROGRAMMA

    14.1 Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la foro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
        L'accordo di programma, consiste nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate. Viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.34, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.
        Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

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TITOLO IV
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE
ART. 15 ORGANI DEL COMUNE

    15.1 Sono Organi dei Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
    15.2 Il Consiglio Comunale è Organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
    15.3 Il Sindaco è responsabile dell’Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
    15.4 La Giunta Comunale collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

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ART.16 STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

    16.1 La legge tutela il diritto dei cittadini chiamati a ricoprire cariche istituzionali negli enti locali, ad espletare il proprio mandato disponendo dei tempi e dei mezzi necessari, determinando il regime dei permessi e delle aspettative, nonché delle indennità e dei rimborsi spese.
    16.2 Al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori, spetta una indennità di carica entro i limiti fissati dalla legge vigente.
    16.3 I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari e delle commissioni e comunque entro i limiti fissati dalla legge vigente.
    16.4 La carica istituzionale è incompatibile con incarichi o consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune di Canegrate.
    16.5 I componenti la Giunta Comunale competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici non possono esercitare attività professionale in materia di edilizia pubblica e privata nel territorio del Comune di Canegrate.
    16.6 Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere, Assessore e Sindaco sono stabilite dalla legge.

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CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE
ART.17 ELEZIONE E DURATA IN CARICA

    La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
    Il Consiglio Comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

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ART. 18 COMPETENZE

    18.1 Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale. Rappresenta l'intera comunità, alla quale costantemente risponde; delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua attuazione.
    18.2 L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
    18.3 Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
    18.4 Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
    18.5 Il Consiglio Comunale individua i criteri generali per l'adozione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
        Fornisce gli indirizzi da seguire in merito al coordinamento ed alla riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.
        Elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori.
    18.8 Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
    18.9 Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

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ART.19 SESSIONI E CONVOCAZIONE

    19.1 L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
    19.2 Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti al Bilancio di previsione ed al Rendiconto del Bilancio.
    19.3 Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.
    19.4 La convocazione del Consiglio e l'ordine dei giorno delle cose da trattare è fatta dal Sindaco di sua iniziativa, oppure su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, sentita la conferenza dei Capigruppo. Nel caso in cui la convocazione è richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine dei giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, previa diffida , provvede il Prefetto.
    19.5 Le modalità di convocazione sono disciplinate nell’apposito Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
    19.6 L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
    19.7 La documentazione relativa alle cose da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
    19.8 Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
    19.9 La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
    19.10 In caso di impedimento permanente, dimissioni, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

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ART.20 VALIDITA’ DELLE SEDUTE
(QUORUM STRUTTURALE)

    20.1 Il Consiglio Comunale è validamente riunito con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, non computando a tale fine il Sindaco.
        Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
        i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
        coloro che escono dalla sala prima della votazione.

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ART.21 VALIDITA DELLE DELIBERAZIONI
(QUORUM FUNZIONALE)

    21.1 Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
    21.2 Il Sindaco concorre, con il proprio voto, alla validità delle deliberazioni.
    21.3 Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
        a) coloro che si astengono;
        b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
        c) le schede bianche e quelle nulle.
    21.4 Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

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ART.22 CONSIGLIERI COMUNALI

    22.1 Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
    22.2 Le funzioni di Consigliere anziano, ai sensi degli articoli 40 e 73 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
    22.3 I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

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ART.23 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

    23.1 I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazione.
    23.2 Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
    23.3 I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle Aziende, Istituzioni o Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
    23.4 I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
    23.5 Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.
    23.6 Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere comunica annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento consiliare.

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ART.24 DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

    24.1 Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale vengono presentate dall'interessato in forma scritta al protocollo dell'ente.
    24.2 Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
    24.3 Il Consiglio Comunale provvede alla surroga entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni.

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ART. 25 SURROGA E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

    25.1Le disposizioni relative alla surrogazione e alla supplenza dei Consiglieri Comunali si rimandano al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

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ART.26 COMMISSIONI CONSILIARI

    26.1 Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.
    26.2 Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata sono disciplinate dal regolamento consiliare.
    26.3 La delibera di istituzione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
    26.4 La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, viene attribuita alle opposizioni.

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ART. 27 GRUPPI CONSILIARI

    27.1 I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento consiliare e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Generale unitamente alla indicazione del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri non appartenenti alla Giunta che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
    27.2 I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.
    27.3 Il regolamento consiliare può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
    27.4 Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente una copia della documentazione degli atti e gli spazi utili all'espletamento del proprio mandato.

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ART. 28 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

    28.1 Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, sono contenute in apposito regolamento.

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CAPO Il
LA GIUNTA COMUNALE
ART. 29 COMPETENZE

    29.1 La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
    29.2 La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

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ART. 30 COMPOSIZIONE

    30.1 La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di sette Assessori di cui uno investito della carica di Vice Sindaco.
    30.2 Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità, compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
    30.3 Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio ed intervengono nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
    30.4 Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all’albo pretorio.

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ART. 31 NOMINA, DURATA IN CARICA, REVOCA, DIMISSIONI

    31.1 Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
    31.2 Il Sindaco presenta al Consiglio Comunale, entro il termine di dieci giorni dalla suddetta nomina, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
    31.3 Ii Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari.
    31.4 Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.
    31.5 Salvi i casi di revoca da parte dei Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo dei Consiglio Comunale.
    31.6 Le dimissioni dalla carica di Assessore vengono presentate al protocollo del Comune e sono efficaci dal momento dell'acquisizione.
    31.7 Un Assessore che presenta le dimissioni non può continuare a svolgere le funzioni inerenti il proprio mandato in attesa della nomina del successore.

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ART. 32 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

    32.1 La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine dei giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
    32.2 Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
    32.3 Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

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CAPO III
IL SINDACO
ART. 33 ELEZIONE

    33.1 Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale.
    33.2 Dura in carica per un periodo di cinque anni così come il Consiglio Comunale.
    33.3 Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
    33.4 Chi ha coperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere, del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
        E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
        Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco sono stabilite dalla legge.

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SEZIONE l
COMPETENZE DEL SINDACO
ART. 34 SINDACO ORGANO ISTITUZIONALE

    34.1 Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione del Comune.
    34.2 Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei Servizi, nonché all'esecuzione degli atti degli Organi dei Comune per l'attuazione degli indirizzi politici e amministrativi del Consiglio.
    34.3 Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma dei Comune, da portarsi a tracolla.

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ART. 35 SINDACO CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

    35.1 Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dei Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
    35.2 Il Sindaco è inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché degli orari dei servizi periferici delle amministrazioni pubbliche, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
    35.3 Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
    35.4 Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione dei Comune; in particolare il Sindaco:
        dirige e coordina l'attività politica e amministrativa dei Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
        promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
        convoca i comizi per il referendum;
        adotta le ordinanze previste dalla legge;
        nomina il Segretario Generale scegliendolo nell'apposito albo;
        conferisce e revoca al Segretario Generale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;
        nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;
    35.5 Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
    35.6 Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi dei Segretario Generale o dei Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del Comune.
    35.7 Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

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ART. 36 SINDACO UFFICIALE DI GOVERNO

    36.1 Il Sindaco sovrintende:
        alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti elettorali, di leva militare e di statistica;
        all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
        allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni che gli sono affidate dalla legge;alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
    36.2 Il Sindaco adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
    36.3 In casi dì emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico, elettromagnetico o acustico, ovvero, quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma precedente.
    36.4 Se il provvedimento contingibile ed urgente è rivolto a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
    36.5 Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

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ART. 37 VICE SINDACO

    37.1 Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è L'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni dei Sindaco, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.

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SEZIONE Il
CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI
Art. 38 MOZIONE DI SFIDUCIA

    38.1 Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
    38.2 La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.
    38.3 La mozione viene posta in discussione non prima di 10 e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati.
    38.4 L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale.
    38.5 Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta dei Sindaco (ovvero della Giunta Comunale) non comporta le dimissioni.

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ART.39 DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE DEL SINDACO

    39.1 In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco la Giunta decade.
    39.2 Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
    39.3 Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

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ART.40 REVOCA E DECADENZA DEGLI ASSESSORI

    L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
    Oltre al rapporto fiduciario comportano la revoca degli Assessori anche:
        Il successivo verificarsi di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale
        accertamento di una causa ostativa all'esercizio della carica di Assessore;
        dimissioni.

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TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
ART. 41 PARTECIPAZIONE POPOLARE

    41.1 Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alla vita amministrativa dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
    41.2 La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
    41.3 Viene istituito il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze frequentanti la scuola dell’obbligo. Per tale organismo verrà predisposto ed approvato apposito regolamento che recherà le norme generali di funzionamento.
    41.4 Il Consiglio Comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
    41.5 Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

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CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
ART. 42 ASSOCIAZIONI

    42.1 Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
    42.2 A tal fine, la Giunta Comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
    42.3 Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
    Il Comune promuove ed istituisce consulte tematiche anche su richiesta delle Associazioni.
    Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
    Il Comune, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può assegnare contributi od altri ausili finanziari, correlati ad attività e iniziative di interesse generale, alle associazioni senza scopo di lucro e alle società cooperative che agiscono nei settori dell’assistenza, della cultura, della protezione dell’ambiente, dello sport e del tempo libero, nonché di altri servizi di interesse collettivo, secondo le modalità stabilite nel regolamento e sulla base dei criteri oggettivi preventivamente determinati e resi pubblici.
    Il Comune si impegna a pubblicizzare mediante idonei mezzi le associazioni presenti sul territorio e le loro attività istituzionali.

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ART. 43 PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI

    43.1 Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

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CAPO III
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
ART. 44 CONSULTAZIONI

    44.1 L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
    44.2 Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito Regolamento.

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ART. 45 DIRITTO DI PETIZIONE

        Le petizioni dei cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sono trasmesse dal Sindaco all’organo competente per materia al loro esame.
        Il Sindaco e la Giunta Comunale rispondono per iscritto alle petizioni di propria competenza entro trenta giorni dalla loro presentazione.
        Il Consiglio Comunale esamina le petizioni di sua competenza entro sessanta giorni.
        Agli effetti dei precedenti commi le petizioni devono essere sottoscritte da uno o più cittadini aventi diritto al voto, se di competenza del Sindaco e da numero cinquanta se di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale indicando : nome, cognome, data di nascita, residenza e domicilio in Canegrate.
    Le firme devono essere autenticate ai sensi di legge.

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ART. 46 PROPOSTE

    46.1 Qualora un numero di elettori dei Comune non inferiore a 250 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario Generale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'Organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
    46.2 L'Organo competente sentiti i proponenti adotta gli atti in via formale entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
        Gli atti di cui al comma precedente sono pubblicati negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

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ART.47 REFERENDUM

    47.1 Un numero di elettori non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
    47.2 Non possono essere indetti referendum riguardanti le seguenti materie:
        revisione dello Statuto;
        tributi, tariffe e bilancio;
        revisione dei seguenti regolamenti:
            - dei Consiglio Comunale
            - di contabilità
            - sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
        programmazione territoriale;
        designazioni e nomine;
        leggi statali e regionali.
    47.3 Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
    47.4 Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
    47.5 Il risultato della consultazione dovrà essere riportato negli atti del Consiglio Comunale che ne farà esplicita menzione nelle deliberazioni.
    47.6 Il referendum è valido solo se alla consultazione partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto.

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CAPO IV
ACCESSO, PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE
ART. 48 ACCESSO AGLI ATTI

    48.1 Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
    48.2 Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione dei Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, e ciò in quanto la loro diffusione possa recare nocumento ai diritto di riservatezza di persone, di gruppi o di imprese.
    48.3 I cittadini possono richiedere il rilascio di copia degli atti.
    48.4 Il regolamento disciplinerà le forme e le modalità dell'esercizio dei diritto.

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ART.49 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

    49.1 Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.
    49.2 Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
    49.3 I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare e, qualora pertinenti di valutare nell’ambito dello stesso.
    49.4 Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati: a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento; b) l'oggetto del procedimento; c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
    49.5 Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) dei precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

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ART. 50 REGOLAMENTO

    50.1 Ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241 apposito Regolamento disciplina i procedimenti amministrativi, con particolare riferimento agli articoli 2 e 4 della citata legge.

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ART. 51 DIRITTO DI INFORMAZIONE

    51.1 L'Amministrazione comunale si avvale di diverse forme per la pubblicità degli atti disponendone, per i più importanti, la pubblicizzazione in sede decentrata.
    51.2 Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.
    51.3 E' istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività dei Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

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CAPO V
DIFENSORE CIVICO
ART. 52 NOMINA

    52.1 Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale anche in forma di convenzionamento con altri comuni.
    52.2 E' eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede ad una successiva votazione, in cui viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

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ART. 53 REQUISITI

    53.1 Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione comunale.
    53.2 La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa; devono essere in possesso di adeguato titolo di studio, con esperienza almeno triennale nella dirigenza pubblica o nell'esercizio di libere professioni nel campo giuridico-amministrativo.
    53.3 Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
    53.4 Non può essere nominato Difensore Civico:
        chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
        i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri dei comitato regionale di controllo, i ministri di culto, gli appartenenti a partiti politici che ricoprono cariche direttive a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale;
        c)dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
        d)chi fornisce prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione Comunale;
        e)chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti, il Segretario Generale o il Direttore Generale.

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ART. 54 DECADENZA E REVOCA

    54.1 Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga un condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti all'Amministrazione comunale.
    54.2 La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
    54.3 Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.
    54.4 In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

Continua...


pubblicata dal 11-01-2016
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