Comunicazione di deposito In Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 93, 94 e del comma 4 dell’art. 94 bis del d.p.r. 380/2001 e dell’art. 6 della l.r. 33/2015, fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edi¬lizio, non si possono iniziare i lavori, senza preventiva comuni¬cazione di deposito all’Autorità competente comunale, nei seguenti casi:
- per tutti gli interventi di «minore rilevanza» e «privi di rilevan¬za» nei riguardi della pubblica incolumità, di cui rispettiva¬mente alle lettere b) e c), comma 1, art. 94 bis del d.p.r. 380/2001, localizzati nelle zone sismiche 2 e 3;
- qualunque intervento localizzato in zona sismica 4.
Certificazione alla sopraelevazione Le modifiche indotte dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 Con¬versione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, non hanno introdotto elementi di novità rispetto all’art. 90 del d.p.r. 380/2001; per tale ragione la procedura di certificazione alla sopraelevazione non ha subito variazioni.
Si specifica, comunque, che per gli interventi di sopraeleva¬zione, individuati dalle NTC 2018 e relativa Circolare del 21 gennaio 2019, n. 7, è previsto il rilascio, da parte dell’Ammini¬strazione comunale, in qualità di autorità competente ai sensi dell’art. 2 della l.r. 33/2015, di:
certificazione alla sopraelevazione, ai sensi del comma 2, art. 90 del d.p.r. 380/2001, nel caso di
- interventi ricadenti in comuni in zona sismica 2 e 3, ricompresi nel punto 1, lettera b), comma 1 dell’art. 94 bis del d.p.r. 380/2001;
- certificazione alla sopraelevazione, ai sensi del comma 2, art. 90 del d.p.r. 380/2001, nel caso di interventi ricadenti in comuni in zona sismica 4;
- autorizzazione sismica, ai sensi del comma 1 bis, art. 8 della l.r. 33/2015, nel caso di interventi di sopraelevazione, effet¬tuati in comuni in zona sismica 2 e 3, relativi ad edifici e strutture di cui al punto 3, lettera a), comma 1 dell’art. 94 bis del d.p.r. 380/2001.
pubblicata dal 16-05-2016
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